REG (UE) 2019/6 – Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api
REG (UE) 2019/6 – Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api

REG (UE) 2019/6 – Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api

Dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/6 che prevedeva l’utilizzo del Registro dei Trattamenti informatico in luogo di quello cartaceo per tutti gli allevatori, sono state comunicate le nuove modalità operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api (Apis mellifera).

Nel settore apistico, considerata la sua peculiarità, si è resa necessaria l’applicazione di una deroga all’obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico.

Così come avviene dal 2009 in regione Lombardia, tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sugli animali dovranno ancora essere registrati su un documento cartaceo a pagine prenumerate e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente che ha rilasciato il codice aziendale.

Il nuovo registro differisce solo lievemente rispetto a quello ad oggi utilizzato, consentendo, salvo nuove comunicazioni, di poter continuare a utilizzare quest’ultimo per procedere alla sua sostituzione una volta terminato di utilizzare le pagine vidimate.

Le registrazioni dei trattamenti dovranno, come già previsto, essere riportate sul registro entro 48 ore dalla loro esecuzione.

LE NOVITA’

Se per le aziende rimane confermato l’obbligo alla tenuta del registro vidimato e alla conservazione della documentazione di acquisto dei farmaci (fatture, ddt) per almeno 5 anni, tale obbligo sembra adesso esteso anche agli apicoltori amatoriali (autoconsumo) con più di 10 alveari.

Anche per gli allevamenti familiari (presumibilmente apicoltori amatoriali con un numero massimo di alveari, pari a 10) è ora previsto l’obbligo di registrazione dei trattamenti eseguiti sugli alveari, preferibilmente utilizzando il modello di registro proposto senza però la vidimazione da parte servizi veterinari, nonché l’obbligo di conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati per almeno 5 anni.

IN SINTESI:

Imprenditore Apistico (con P. iva)

  • REGISTRO DEI TRATTAMENTI VIDIMATO (ai sensi dell’art. 108 del Regolamento (UE) 2019/6)
  • Conservazione della documentazione di acquisto dei farmaci (fatture, ddt) per almeno 5 anni


Apicoltore amatoriale (no P. iva) che alleva più di 10 alveari:

  • REGISTRO DEI TRATTAMENTI VIDIMATO (ai sensi dell’art. 108 del Regolamento (UE) 2019/6)
  • Conservazione della documentazione di acquisto dei farmaci (fatture, ddt, ricevute, scontrini, ecc) per almeno 5 anni


Apicoltore amatoriale (no P. iva) che alleva fino a 10 alveari (Allevamento familiare):

  • REGISTRO DEI TRATTAMENTI NON VIDIMATO (ai sensi dell’art. 108 del Regolamento (UE) 2019/6)  o altro documento nel quale riportare le stesse informazioni.
  • Conservazione della documentazione di acquisto dei farmaci (fatture, ddt, ricevute, scontrini, ecc) per almeno 5 anni